NUOVA SENTENZA SUL DISTACCO
DALL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO
Anche dopo il distacco il
condomino continua ad essere obbligato a sostenere gli oneri relativi
alla manutenzione e
all’adeguamento dell’impianto stesso, fatta salva la possibilità
di esonero dalle spese con il consenso unanime di tutti i condomini.
Con la sentenza n. 9526 del
30 aprile 2014, la Corte di Cassazione stabilisce che, Il condomino
che si distacca dall’impianto di riscaldamento centralizzato
continua a pagare le relative spese di esercizio (comprese le spese
per l’acquisto del carburante) se e nella misura in cui dal
distacco non sia derivata una riduzione dei costi complessivi di
riscaldamento.
La Corte coglie l’occasione
per fare il punto in ordine ai presupposti richiesti per poter
procedere al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale e
agli oneri che rimangono a carico dei condomini distaccati, anche
alla luce delle novità introdotte dalla legge di riforma del
condominio n. 220 del 2012.
Il condomino può
legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e
distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto
termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione
degli altri condomini, a condizione che non ne derivi disfunzione
dell’impianto comune. (Cass. civ. n. 7518/2006; n. 5974/2004 e n.
8924/01)
Quanto alle spese, il
condomino distaccato rimane obbligato al pagamento delle sole spese
di conservazione e manutenzione dell’impianto, perché conserva la
comproprietà dell’impianto centrale (a cui non può rinunciare).
Inoltre, deve contribuire
anche alle spese di gestione e consumo, ma solo se e nei limiti in
cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del
servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
In altri termini, se dal
distacco non consegue una effettiva riduzione dei consumi almeno pari
alla quota del condomino distaccato, questi dovrà continuare a
partecipare, in tutto o in parte, alle relative spese di esercizio.
Lo stesso condomino
distaccato rimane altresì obbligato a partecipare alle spese di
consumo del carburante o di esercizio solo se e nella misura in cui
(come nel caso di specie) il distacco non ha comportato una
diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini.
Diversamente opinando, infatti, gli altri condomini risulterebbero
aggravati nella loro posizione perché, a fronte della mancata
diminuzione dei costi di consumo (rappresentati anche dall’acquisto
di carburante necessario per l’esercizio dell’impianto), essi si
ritroverebbero a doversi far carico, ingiustamente, anche della quota
spettante al condomino distaccato.
Terni 09/05/2014
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