venerdì 9 maggio 2014



NUOVA SENTENZA SUL DISTACCO DALL' IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
CENTRALIZZATO

Anche dopo il distacco il condomino continua ad essere obbligato a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione e all’adeguamento dell’impianto stesso, fatta salva la possibilità di esonero dalle spese con il consenso unanime di tutti i condomini.
Con la sentenza n. 9526 del 30 aprile 2014, la Corte di Cassazione stabilisce che, Il condomino che si distacca dall’impianto di riscaldamento centralizzato continua a pagare le relative spese di esercizio (comprese le spese per l’acquisto del carburante) se e nella misura in cui dal distacco non sia derivata una riduzione dei costi complessivi di riscaldamento.
La Corte coglie l’occasione per fare il punto in ordine ai presupposti richiesti per poter procedere al distacco dall’impianto di riscaldamento condominiale e agli oneri che rimangono a carico dei condomini distaccati, anche alla luce delle novità introdotte dalla legge di riforma del condominio n. 220 del 2012.
Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini, a condizione che non ne derivi disfunzione dell’impianto comune. (Cass. civ. n. 7518/2006; n. 5974/2004 e n. 8924/01)
Quanto alle spese, il condomino distaccato rimane obbligato al pagamento delle sole spese di conservazione e manutenzione dell’impianto, perché conserva la comproprietà dell’impianto centrale (a cui non può rinunciare).
Inoltre, deve contribuire anche alle spese di gestione e consumo, ma solo se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini.
In altri termini, se dal distacco non consegue una effettiva riduzione dei consumi almeno pari alla quota del condomino distaccato, questi dovrà continuare a partecipare, in tutto o in parte, alle relative spese di esercizio.

Lo stesso condomino distaccato rimane altresì obbligato a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio solo se e nella misura in cui (come nel caso di specie) il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini. 
Diversamente opinando, infatti, gli altri condomini risulterebbero aggravati nella loro posizione perché, a fronte della mancata diminuzione dei costi di consumo (rappresentati anche dall’acquisto di carburante necessario per l’esercizio dell’impianto), essi si ritroverebbero a doversi far carico, ingiustamente, anche della quota spettante al condomino distaccato.  

Terni 09/05/2014

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