Quanto tempo ci vorrà ancora per far capire a tutti che un impianto gas ha bisogno della dichiarazione di conformità o di rispondenza????
Sono passati circa 26 anni dalla uscita della legge 46/90 eppure ancora molti di noi non rilasciano la dichiarazione di conformità quando eseguono dei lavori sulla tubazione o sugli apparati collegati alla tubazione gas ( come ad esempio la sostituzione di una caldaia vecchia con la nuova ).
Il rilascio di tale documento è un obbligo , il possesso della dichiarazione di
conformità o di rispondenza , da parte dell'utente è un obbligo!!
Nel 1990 , con la legge 46/90 , abbiamo assistito ad un primo
tentativo di riordino in merito alla sicurezza negli impianti
civili ritenuti potenzialmente pericolosi ( gas , elettrico etc. ) ,
tale legge ha definito i requisiti dei soggetti autorizzati alla
costruzione , la documentazione necessaria agli impianti ed ha
demandato alle norme tecniche UNI i particolari costruttivi e di
verifica.
Dalla data di entrata in vigore della 46/90 è fatto obbligo a chi
costruisce , amplia o ristruttura un impianto gas di essere in
possesso dei requisiti richiesti e di rilasciare la documentazione
necessaria insieme alla dichiarazione di conformità di quanto da lui
realizzato.
I vari rimandi delle scadenze hanno portato il legislatore a produrre
numerosi chiarimenti fino alla emanazione del D.P.R. 218 / 98 ( 13
maggio 1998 ) , decreto che ha definito come adeguare gli impianti
costruiti precedentemente al 1990 dichiarando che ;
- sarebbero dovuti essere adeguati entro il 31 / 12 / 1998 ( articolo
1 comma 1 ) ,
- avrebbero dovuto essere conformi ai requisiti di sicurezza della
legge 1083 / 71 ,
- le verifiche dovevano essere eseguite secondo le norme UNI ( UNI
10738 ).
A distanza di circa 18 anni , anche a causa dei notevoli cambiamenti
tecnici avvenuti nel settore , il D.M. 37 / 08 ha rinfrescato e
parzialmente modificato i criteri della 46 / 90 , prendendo di fatto
il suo posto .
Particolarmente interessante è quanto contenuto all’articolo 7
comma 6 ( DM37 /08 ) dove si fa ancora riferimento alla
dichiarazione di rispondenza ampliando la finestra temporale per la
quale è necessario tale documento ….TUTTI GLI IMPIANTI COSTRUITI
PRIMA DEL 2008 E SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI CONFORMITÀ.
Quindi tutti i proprietari di locali dove è presente una tubazione gas , se non sono in possesso della dichiarazione di conformità , devono far controllare l'impianto da un tecnico abilitato e farsi rilasciare una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Nello stesso comma viene ribadito che le verifiche atte al rilascio
della Rispondenza, possono essere eseguite soltanto da ditte
abilitate ( con Responsabile tecnico avente tale titolo almeno da 5
anni) , oppure da professionisti ( es. Ingegnere ) che possano
dimostrare esperienza almeno quinquennale nel settore gas.
Concludo precisando due cose :
- è fatto obbligo
, a chi rilascia la dichiarazione di rispondenza , di documentare i
suoi requisiti allegando il certificato della camera di commercio
dove risulti da 5 anni il responsabile tecnico che ha firmato la
rispondenza , documentazione analoga che dimostri almeno 5 anni di
esperienza nel settore gas per il tecnico ( es. ingegnere );
- è fatto obbligo ,
a chi rilascia la dichiarazione di rispondenza , di allegare la
documentazione delle verifiche eseguite ai sensi della UNI 10738 (
disegno schematico , numero e descrizione degli apparecchi ,
certificato della prova di tenuta , descrizione dei materiali
utilizzati , descrizione e misure delle ventilazioni e delle
aerazioni , controlli di sicurezza sugli apparati , verifiche dei
sistemi di evacuazione ubicazione degli apparati , cubatura locali
etc. ) .
Terni 16 / 08 / 2016
Manrico
http://www.peritiindustriali.mi.it/wp-content/uploads/2013/07/presentazione-contenuti-uni-10738.pdf
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