giovedì 18 agosto 2016


Quanto tempo ci vorrà ancora per far capire a tutti che un impianto gas ha bisogno della dichiarazione di conformità o di rispondenza????

Sono passati circa 26 anni dalla uscita della legge 46/90 eppure ancora molti di noi non rilasciano la dichiarazione di conformità quando eseguono dei lavori sulla tubazione o sugli apparati collegati alla tubazione gas ( come ad esempio la sostituzione di una caldaia vecchia con la nuova ).
Il rilascio di tale documento è un obbligo , il possesso della dichiarazione di conformità o di rispondenza , da parte dell'utente è un obbligo!!

Nel 1990 , con la legge 46/90 , abbiamo assistito ad un primo tentativo di riordino in merito alla sicurezza negli impianti civili ritenuti potenzialmente pericolosi ( gas , elettrico etc. ) , tale legge ha definito i requisiti dei soggetti autorizzati alla costruzione , la documentazione necessaria agli impianti ed ha demandato alle norme tecniche UNI i particolari costruttivi e di verifica.

Dalla data di entrata in vigore della 46/90 è fatto obbligo a chi costruisce , amplia o ristruttura un impianto gas di essere in possesso dei requisiti richiesti e di rilasciare la documentazione necessaria insieme alla dichiarazione di conformità di quanto da lui realizzato.

I vari rimandi delle scadenze hanno portato il legislatore a produrre numerosi chiarimenti fino alla emanazione del D.P.R. 218 / 98 ( 13 maggio 1998 ) , decreto che ha definito come adeguare gli impianti costruiti precedentemente al 1990 dichiarando che ;

- sarebbero dovuti essere adeguati entro il 31 / 12 / 1998 ( articolo 1 comma 1 ) ,

- avrebbero dovuto essere conformi ai requisiti di sicurezza della legge 1083 / 71 ,

- le verifiche dovevano essere eseguite secondo le norme UNI ( UNI 10738 ).


A distanza di circa 18 anni , anche a causa dei notevoli cambiamenti tecnici avvenuti nel settore , il D.M. 37 / 08 ha rinfrescato e parzialmente modificato i criteri della 46 / 90 , prendendo di fatto il suo posto .

Particolarmente interessante è quanto contenuto all’articolo 7 comma 6 ( DM37 /08 ) dove si fa ancora riferimento alla dichiarazione di rispondenza ampliando la finestra temporale per la quale è necessario tale documento ….TUTTI GLI IMPIANTI COSTRUITI PRIMA DEL 2008 E SPROVVISTI DI DOCUMENTO DI CONFORMITÀ.

Quindi tutti i proprietari di locali dove è presente una tubazione gas , se non sono in possesso della dichiarazione di conformità , devono far controllare l'impianto da un tecnico abilitato e farsi rilasciare una DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA


Nello stesso comma viene ribadito che le verifiche atte al rilascio della Rispondenza, possono essere eseguite soltanto da ditte abilitate ( con Responsabile tecnico avente tale titolo almeno da 5 anni) , oppure da professionisti ( es. Ingegnere ) che possano dimostrare esperienza almeno quinquennale nel settore gas.

Concludo precisando due cose :

- è fatto obbligo , a chi rilascia la dichiarazione di rispondenza , di documentare i suoi requisiti allegando il certificato della camera di commercio dove risulti da 5 anni il responsabile tecnico che ha firmato la rispondenza , documentazione analoga che dimostri almeno 5 anni di esperienza nel settore gas per il tecnico ( es. ingegnere );

- è fatto obbligo , a chi rilascia la dichiarazione di rispondenza , di allegare la documentazione delle verifiche eseguite ai sensi della UNI 10738 ( disegno schematico , numero e descrizione degli apparecchi , certificato della prova di tenuta , descrizione dei materiali utilizzati , descrizione e misure delle ventilazioni e delle aerazioni , controlli di sicurezza sugli apparati , verifiche dei sistemi di evacuazione ubicazione degli apparati , cubatura locali etc. ) .




Terni 16 / 08 / 2016

Manrico

http://www.peritiindustriali.mi.it/wp-content/uploads/2013/07/presentazione-contenuti-uni-10738.pdf

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