D.P.R. 74/13: GESTIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI
Chiarimenti alla luce delle novità
introdotte dal D.P.R.74/2013
Alla luce delle novità introdotte dal
D.P.R.74/2013, per contribuire a fare chiarezza, di seguito un
intervento a cura
dell’Ing. Giovanni Maj, Direttore Tecnico di OPS
ente strumentale della Provincia e del Comune di Chieti pubblicato
sul sito di CNA.
Il 12 luglio 2013, è entrato in vigore
il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 che stabilisce nuovi criteri in
materia di esercizio, manutenzione ed ispezione degli impianti di
climatizzazione estiva ed invernale. Si tratta di un regolamento che
trae spunto da
precise indicazioni di carattere comunitario e
presenta alcune novità sulle quali è
bene soffermare l’attenzione
onde evitare di darne interpretazioni parziali e non
aderenti a
quanto effettivamente disposto.
Tralasciando gli aspetti più
propriamente tecnici del D.P.R. 74/13, cerchiamo di capire quali sono
gli adempimenti cui è chiamato il cittadino per evitare di
incorrere
in sanzioni o ispezioni onerose da parte degli Enti
deputati al controllo. In questo
senso può essere utile ricorrere
ad un paragone con un altro oggetto molto comune:
la nostra autovettura. Tutti noi ne
possediamo una e sappiamo perfettamente che deve essere sottoposta a
“tagliandi” periodici una volta compiuta una certa percorrenza o
trascorso un certo periodo di tempo.
Tali interventi sono prestabiliti dal
costruttore del mezzo e devono essere eseguiti da officine
autorizzate.
Sappiamo inoltre che l’auto deve
essere sottoposta a “revisione” periodica secondo una frequenza
prestabilita a
prescindere dall’utilizzo effettivo del mezzo. È
altrettanto noto che, laddove la revisione venga omessa, si è
soggetti a sanzioni oltre che al ritiro del mezzo.
Ebbene il D.P.R. 74/13, per certi
aspetti, equipara i nostri impianti domestici alla nostra auto.
La “manutenzione”
dell’impianto termico.
Prendiamo in considerazione gli aspetti
connessi con la manutenzione (l’equivalente del “tagliando” per
la vettura).
Su chi debba svolgere questi interventi
non ci sono dubbi: ci si deve rivolgere a ditte abilitate ai sensi
della vigente legislazione (D.M. 37/08). Molte perplessità invece
sono sorte circa la periodicità di tali interventi sebbene il testo
di legge appaia abbastanza chiaro. Ci si riferisce in particolare
all’art. 7 del D.P.R. 74/13, novellato come <<Controllo e
manutenzione degli impianti termici>>.
In estrema sintesi si prescrive che gli
interventi di manutenzione sull’impianto, devono essere eseguiti
secondo la
periodicità prestabilita dall’installatore
dell’impianto medesimo. Ove questi abbia omesso di indicarla (comma
2) è
stabilito che ci si riferisca alle istruzioni tecniche
elaborate dal costruttore del generatore di calore. Il comma 3
infine, rimanda a specifiche norme tecniche ogni valutazione in
merito ad interventi manutentivi sulle restanti parti dell’impianto.
A ben vedere nulla di nuovo: la
legislazione previgente riportava le medesime indicazioni.
La vera novità è rappresentata da
quanto previsto al comma 4. È infatti prescritto che il tecnico
abilitato, sia esso
l’installatore che il manutentore
dell’impianto, dichiari per iscritto al proprio cliente quali siano
le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto
da loro installato o manutenuto per garantirne la necessaria
sicurezza nonché la frequenza con la quale queste operazioni devono
essere effettuate.
In sostanza il tecnico, sulla scorta
della documentazione tecnica del progettista e/o del fabbricante
degli apparecchi
nonché su valutazioni in ordine alla tipologia di
impianto, al suo effettivo utilizzo, alla tipologia del generatore di
calore, deve stabilire la frequenza dei propri interventi. La
periodicità della manutenzione pertanto, non è più preordinata per
tutti ma dipende dalla tipologia e dall’effettivo utilizzo
dell’impianto, esattamente come accade per le nostre autovetture
laddove ogni casa costruttrice indica al proprio cliente percorrenze
massime oltre le quali occorre intervenire fermo restando che è
compito del tecnico valutare caso per caso, la necessità del cambio
pasticche piuttosto che degli
pneumatici la cui usura dipende dalle caratteristiche di guida di
ognuno di noi per cui
non può essere prestabilita.
L’unica differenza che occorre
rimarcare è la previsione di sanzioni per i cittadini che omettono
di far manutenere il proprio impianto che non trova riscontro nel
settore auto. Il D.P.R. 74/13 infatti, ribadisce che, ove venga meno
la
manutenzione periodica dell’impianto, il proprietario dello
stesso debba essere sanzionato ai sensi della legislazione già
vigente (Art. 15, comma 5 del D. Lgs. 192/05 e s.m.i.).
Il “controllo di efficienza
energetica” dell’impianto
Vediamo ora come si effettua la
“revisione” del nostro impianto. Come già anticipato le nostre
autovetture devono essere sottoposte a revisioni periodiche secondo
tempistiche che sono associate esclusivamente alla loro vetustà e
non al loro effettivo utilizzo. Si tratta di un adempimento
obbligatorio per legge, che viene svolto dai medesimi
tecnici che
operano nel settore della manutenzione, ma è mirato ad accertare il
rispetto delle condizioni di sicurezza ed il mantenimento del rumore
e delle emissioni inquinanti entro i limiti di legge.
Ebbene, anche per gli impianti di
climatizzazione domestica è prevista una sorta di revisione
periodica che il D.P.R.
74/13 all’art. 8, chiama <<Controllo
dell’efficienza energetica degli impianti termici>>. Si
tratta in realtà di un
adempimento già noto, perché corrisponde
al tradizionale controllo dell’impianto con analisi dei fumi ed
apposizione, sul rapporto tecnico di manutenzione (l’attuale
Allegato G), di un “bollino” di importo variabile a seconda dei
regolamenti locali.
Il D.P.R. 74/13 estende questo obbligo
anche ad altre tipologie di impianto (ad esempio gli impianti di
climatizzazione estiva se di potenza superiore a 12 kW) e stabilisce
diverse frequenze di controllo di efficienza energetica (revisione)
in funzione della potenza dell’impianto e del combustibile
utilizzato.
Per impianti domestici alimentati a
gas, il termine previsto è pari a 4 anni come riportato
nell’Allegato A al D.P.R. 74/13 a meno, come vedremo, di
indicazioni diverse stabilite dalla Regione competente.
Il compito di assolvere a tutti gli
adempimenti burocratici sottesi al controllo di efficienza energetica
(“revisione”) del proprio impianto termico, è affidato al
tecnico manutentore il quale, una volta eseguiti una serie di
controlli compreso quello del rendimento di combustione, ne riassume
gli esiti su un modulo standard denominato Rapporto Tipo 1 che lo
stesso tecnico dovrà inviare all’Ente Locale preposto unitamente
al versamento di una tariffa variabile da zona a zona (il cosiddetto
“bollino”).
In questo modo il cittadino si pone al
riparo da eventuali controlli da parte degli Enti preposti il cui
intervento, ove
ritenuto necessario, sarà a titolo completamente
gratuito.
Qualora invece questo adempimento
venisse meno, l’Ente preposto ai controlli è tenuto ad ispezionare
l’impianto ed
i costi che ne conseguono sono posti completamente a
carico del cittadino inadempiente. In sostanza non è prevista la
sospensione dell’utilizzo dell’impianto (come avviene per l’auto)
ma una ispezione “onerosa” dell’impianto, con
costi stabiliti
localmente dall’Ente competente.
Ricapitolando quindi, secondo le nuove
indicazioni di legge, gli impianti domestici di climatizzazione
estiva ed
invernale devono essere sottoposti a:
manutenzione obbligatoria, pena
sanzione, secondo i tempi stabiliti in ordine di priorità
dall’installatore dell’impianto, ovvero dal costruttore del
generatore di calore ed in ultima istanza dal manutentore
dell’impianto;
controllo di efficienza
energetica obbligatorio (pena ispezione onerosa da parte dell’Ente
preposto ai controlli), da
effettuarsi ogni 4 anni a meno di
indicazioni diverse stabilite dalla Regione competente.
La “reale” applicazione del
D.P.R. 74/2013
E veniamo ora ad un ultimo aspetto,
quello connesso cioè con l’applicazione delle nuove disposizioni
sul territorio,
regolamentate dall’art. 10 <<Competenze
delle Regioni e delle Province autonome>> del D.P.R. 74/13.
In primo luogo è stabilito che il
D.P.R. 74/13 si applica tal quale solo in quelle Regioni che non
hanno adottato propri
provvedimenti ai sensi della legislazione
previgente. In caso contrario è fatto obbligo di verificare la
coerenza dei propri atti con i contenuti del nuovo D.P.R. che devono
essere assunti come riferimento minimo inderogabile.
In altre parole, in quelle Regioni che
hanno già legiferato in materia, il D.P.R. 74/13 non è
immediatamente esecutivo
ma occorre che le stesse Regioni prendano
atto delle nuove disposizioni e si attivino per armonizzare i propri
provvedimenti ai contenuti del nuovo regolamento. Sino ad allora
restano pertanto validi tutti gli adempimenti e le prescrizioni
contenute nella locale legislazione.
Per inciso, lo stesso D.P.R. 74/13
prevede che le Regioni possano adottare criteri di controllo più
restrittivi sulla
scorta delle peculiarità del proprio territorio
e/o delle locali specificità ambientali nonché del contesto
socio-
economico nel quale il servizio viene ad essere erogato con
l’obiettivo di conseguire un corretto rapporto costi-benefici per
la cittadinanza.
Viene quindi consentito che siano
ampliati i campi di potenza degli impianti da sottoporre a controllo
piuttosto che
fissati requisiti di efficienza energetica
migliorativi ed infine adottate cadenze di controllo di efficienza
energetica più
stringenti rispetto a quanto prescritto nel
decreto.
Ciò se da una parte appare logico ove
si consideri che un impianto di riscaldamento installato sulle coste
siciliane è
senz’altro meno utilizzato rispetto ad uno
equivalente installato sulle Dolomiti, dall’altra determina
inevitabilmente
disparità di trattamento da Regione a Regione con
ovvie ripercussioni in termini di chiarezza circa la corretta
gestione del proprio impianto termico e gli adempimenti cui sono
chiamati i cittadini.